Le disposizioni di Legge: che cosa dicono

Con la Legge 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”) è stato introdotto l'obbligo per le imprese di assicurarsi entro il 31 dicembre 2024 per le grandi imprese, al 1^ ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese - contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali come:

Quali sono le imprese soggette all’obbligo normativo

La misura normativa prevista dalla nuova Legge di bilancio e dalle norme attuative (Decreto MEF n. 18/2025) si applica a tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro* e, secondo le ultime novità del DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39, l’obbligo assicurativo differisce in base alla dimensione dell’impresa:

  • grandi imprese (oltre 250 dipendenti): è confermato l'obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025. Il decreto introduce un periodo transitorio di 90 giorni, che si estende fino al 30 giugno 2025, per consentire alle aziende senza contratto di adeguarsi all’obbligo, garantendo comunque l'accesso a eventuali incentivi o contributi
  • medie imprese (da 50 a 250 dipendenti): ulteriori sei mesi per la stipula, termine fissato al 30 settembre 2025
  • micro e piccole imprese, l'obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.

 

Cosa è incluso nella copertura assicurativa obbligatoria

La garanzia assicurativa obbligatoria coprirà il rischio derivante dagli eventi catastrofali naturali ai seguenti beni**:

 

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ha introdotto inoltre una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno derivante da eventi calamitosi, in virtù del quale l’assicurato potrà ricevere, in breve tempo, un anticipo pari al 30% dell’indennizzo spettante, al fine di riprendere tempestivamente le proprie attività.

*si intendono i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, art. 2188 C.C.  
** beni immobili e mobili impiegati nell’attività produttiva. Art. 2424 C. C. co. 1, Sez. Attivo, voce B-II n. 1, 2.